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Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
DANNO DA MORTE PER INCIDENTE STRADALE: PROVARE LA RESPONSABILITÀ DI TERZI E QUANTIFICARE IL DANNO


Seconda puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Venerdì, 20 Gennaio 2017 - Ore 11:00

I congiunti prossimi di un soggetto deceduto a causa di un illecito hanno diritto a ottenere il risarcimento, a titolo personale e non ereditario, del danno non patrimoniale subito per la perdita della persona cara .
 
Ormai da anni è pacificamente ammesso che i prossimi congiunti del soggetto deceduto a causa di un illecito (sinistro stradale) abbiano diritto ad ottenere il risarcimento, a titolo personale (iure proprio) e non ereditario, del danno non patrimoniale subito per la perdita della persona cara (ormai definito, in giurisprudenza e dottrina, “danno da perdita del rapporto parentale”).
 
Il diritto al risarcimento di tale danno è stato definitivamente consacrato dalle note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (Cass. civ n. 26972 e seguenti)
Così sinteticamente ricordato l’attuale fondamento giuridico del diritto al risarcimento dei congiunti nell’ipotesi di perdita di una persona cara in conseguenza dell’illecito da altri commesso, si pone però il problema dell’individuazione sia della responsabilità di terzi, e sia dei criteri di quantificazione del relativo risarcimento.
 
Provare la responsabilità di terzi
In caso di sinistri mortali, l’intervento delle forze dell’ordine (Polizia stradale, Vigili Urbani, Carabinieri, etc.) sul luogo del sinistro per i rilievi di rito (misurazioni, foto, dichiarazioni delle parti e dei testimoni, etc.) ricostruisce in maniera quasi sempre esaustiva l’accaduto. Quasi sempre, perché a volte si deve ricorrere a delle perizie per la ricostruzione dell’evento. Il processo di ricostruzione cinematica degli incidenti auto ovvero gli incidenti che occorrono tra autovetture, prevede sempre una corretta investigazione e la raccolta di tutte le informazioni ed elementi di prova utili ad individuare e ricostruire l’incidente.
Ricostruire il comportamento dinamico delle autovetture durante la collisione o incidente automobilistico, come sono giunti all’urto e come gli stessi si sono separati a seguito dell’urto, rappresenta un fase molto delicata la quale necessita di numerose ore di documentazione studio ed analisi .
Una volta svolta questa fase di “analisi della responsabilità”, le Compagnie di Assicurazione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, determinano la responsabilità dei conducente nei sinistri stradali utilizzando la tabella “Barem di responsabilità”, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.
 
Cos’è la tabella “Barem di responsabilità”?
È una tabella, che contiene delle ipotesi ricorrenti di incidente stradale nelle quali viene già attribuito e ripartito “per legge” il grado di responsabilità con riferimento alla specifica fattispecie di sinistro.
 
E se il tipo di incidente non ricade in nessun dei casi previsti?
In questo caso l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento al caso specifico, sulla base dei principi fondamentali che derivano dalla circolazione stradale, cioè si analizza in dettaglio ogni elemento utile per valutare la responsabilità di ogni conducente, anche sulla base delle prove oggettive.
In caso di attribuzione di concorso di colpa o colpa piena, che evidenzia ad esempio un mancato rispetto del limite di velocità (“correva troppo”), del mancato utilizzo degli indicatori di direzione (c.d. “non usava le frecce”), può determinare una corresponsabilità della controparte, quantificabile in misura variabile dal 30% al 70%, con la possibilità dunque di vedersi riconosciuto una parte di risarcimento per il danno subito.
 
Come quantificare il danno da morte?
 A tal proposito, fermo restando che anche la liquidazione di tale danno, in quanto danno non patrimoniale e quindi del tutto svincolato dalla capacità reddituale del deceduto e della sua eventuale contribuzione (venuta a mancare, appunto, con la morte) economica nell’ambito della famiglia (questione diversa, che attiene al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale patito in conseguenza del decesso del congiunto, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
Negli anni successivi alle sentenze gemelle del 2003 sono state elaborate, ad opera dei due principali tribunali italiani, vale a dire quelli di Milano e Roma, delle “tabelle” per la liquidazione del danno da perdita parentale.
La tabella milanese (che, peraltro, è quella che la stessa Cassazione ha ritenuto essere “a vocazione nazionale”, stante la sua notevole diffusione applicativa sul territorio), prevede un minimo ed un massimo della somma attribuibile ai congiunti, somma che varia in considerazione della relazione parentale del soggetto richiedente il risarcimento con quello deceduto.
 
Nell’ultima versione, nel caso i richiedenti il risarcimento siano i genitori, i figli, il coniuge (non separato) o il convivente della vittima, viene previsto un range che va da un minimo di euro 163.990,00 ad un massimo di euro 327.990,00); nel caso i richiedenti siano il fratello o il nonno della vittima, la forbice assume livelli più bassi, ricompresi tra un minimo di euro 24.000,00 circa ed un massimo di euro 142.000,00 circa.
 
Le tabelle in questione, pur in presenza di una “forbice” oggettivamente molto ampia, hanno fornito, nelle note esplicative che ne hanno accompagnato taluni aggiornamenti annuali, alcuni criteri a loro volta molto elastici finalizzati ad individuare la liquidazione meglio corrispondente alle peculiarità del caso concreto, tra i quali rientrano appunto le circostanze del caso concreto, tipizzabili – ma solo in via esemplificativa e non tassativa – in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi con il sopravvissuto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta (altri ne potrebbero venire in considerazione, ed essere valorizzati in causa dal richiedente il risarcimento, ad esempio la particolare sofferenza e penosità della situazione che ha condotto al decesso del congiunto ed al quale il parente abbia assistito; uno sconvolgimento – dimostrato – delle abitudini di vita quotidiane.

Esempio.
Il risarcimento del danno spettante al figlio 20 enne che perde il padre (vedovo) 40 enne sarà maggiore del risarcimento che spetterà al figlio 50 enne che perde il padre 80 enne con la madre ancora in vita. Inoltre, va considerato come detto in precedenza il concorso di colpa della vittima (velocità, mancata precedenza, il mancato uso delle cinture, il non aver indossato il casco protettivo) la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale.
Al danno da morte va aggiunto il danno terminale, in caso di morte non istantanea. Agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico terminale per chi sopravvive al sinistro, ma resta cosciente e muore poco dopo: la vittima subisce una sofferenza psichica che va ben oltre le lesioni fisiche, una sofferenza che non rientra nell'accezione del danno biologico.
Si tratta di un patimento di massima entità se si pensa al ferito grave consapevole del sopraggiungimento della fine: la conseguenza è che si andrà a guardare allo stato di lucidità e non al lasso di tempo per cui l'agonia si protrae.
L'Osservatorio milanese ha cercato di liquidare la sofferenza con un grado di certezza ancora maggiore e ha previsto che in questo caso il diritto al risarcimento della sofferenza morale sarà trasmissibile, dopo la morte, ai familiari-eredi.
L’ importo complessivo liquidato, fino a 3 giorni, raggiunge i 30mila euro e include la componente biologica temporanea.
 
Prescrizione.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 14 anni o 36 anni, in caso di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato.
 
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Sabatino Quatraccioni
Via Nazionale, 401
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 
Tel. e Fax 085.90.40.254 
 
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