Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
SINISTRI STRADALI: LA TABELLA UNICA NAZIONALE PER IL DANNO BIOLOGICO.

Diciannovesima puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Sabato, 04 Novembre 2017 - Ore 11:00

Le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno alla persona delle vittime della strada in ambito Rc auto, con l'approvazione del Ddl concorrenza, sono diventate le tabelle legislative uniche nazionali.  La riforma riguarda solo ed esclusivamente l'articolo 138 del codice delle assicurazioni (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) che si trova nel Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e quindi riguarda solo le vittime della strada.

Le Tabelle di Milano sono quelle che vengono per prassi utilizzate in moltissimi tribunali per individuare l'ammontare del risarcimento del danno subito a seguito di lesioni o morte di un congiunto, ma che, ad oggi, non hanno avuto mai un riconoscimento formale nella legge. Il testo di riforma non contiene la parola "Milano", ma rinvia alla interpretazione dei criteri di legittimità e segna la fine dell’applicazione dei valori delle Tabelle del Tribunale di Roma. La Tabella unica riguarderà solo le vittime di sinistri e sarà redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la Corte di Cassazione, già con le sentenze n. 12408 del 7 giugno 2011 e n. 10263 del 20 maggio 2015, aveva indicato ai tribunali italiani come le tabelle di Milano avessero assunto una vocazione nazionale così da poterle utilizzate su tutto il territorio italiano.

Tra i principi e i criteri direttivi richiamati dalla nuova legge per la predisposizione della tabella emerge la definizione di danno biologico, quale “lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

La Tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità: il valore economico del punto sarà in funzione crescente della percentuale di invalidità, mentre sarà in funzione decrescente dell’età del soggetto.

La Tabella unica nazionale si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Al di fuori del contesto dei sinistri stradali, le tabelle delle menomazioni medico legali e psicologiche di valutazione del danno biologico alla integrità psichica e fisica dovranno parallelamente essere stabilite e proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma il decreto non dà a questo proposito alcuna indicazione di riferimento. 

Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale saranno aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

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