E' risarcibile il nipote per la perdita del nonno non convivente?
La vicenda presa in oggetto riporta che dopo la morte del padre a causa di un incidente stradale, i figli del defunto agiscono in proprio e in nome e per conto dei rispettivi figli minori. Il risarcimento per il danno parentale viene riconosciuto al figlio e al nipote convivente. Al figlio non convivente viene liquidato un importo inferiore mentre al nipote non convivente non viene risarcito alcun danno.
Nell'ambito del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un congiunto, si è ritenuto per parecchio tempo che il rapporto tra nonno e nipote per essere giuridicamente qualificato e rilevante dovesse essere ancorato alla convivenza. La convivenza rappresentava un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno in quanto l'esigenza era quella di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari. La lesione da perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare veniva risarcita solo nel caso di convivenza, interpretata come «connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate, che consente dunque al rapporto tra danneggiato primario e secondario di assumere rilevanza giuridica».
In realtà, la morte di un congiunto lede i diritti inviolabili della persona, e come tali, non sono ascrivibili alla cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. Le disposizioni civilistiche (art. 75, 76 e 317 bis c.c.) riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela, di diritti, doveri e facoltà, rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tali diritti sia impedito.
Infatti, la giurisprudenza della Cassazione, di recente ha affermato che è possibile ottenere il risarcimento del danno provando in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Il rapporto di convivenza non è connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento di prova utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità del rapporto parentale, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisce un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo,per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare, e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
La convivenza, dunque, è un parametro che dimostra l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e che determina anche l'ammontare del danno, ma non un limite.
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