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Legal Insurance – Tutela e Risarcimento [Sabatino Quatraccioni]
SINISTRI A SCUOLA


Diciottesima puntata della rubrica settimanale, in collaborazione con il professionista rosetano Sabatino Quatraccioni.

Roseto degli Abruzzi (TE)
Mercoledì, 25 Ottobre 2017 - Ore 10:30

Ogni giorno i genitori affidano i loro figli a strutture scolastiche, pubbliche o private, che hanno come obbligo non solo quello di istruire i bambini ma anche di custodirli e di vigilare sulla loro incolumità e sicurezza per tutto il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica. L’istituto scolastico è tenuto ad evitare che l’allievo procuri danno a se stesso o agli altri sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle pertinenze esterne, per esempio il cortile.

Le norme che disciplinano tale materia sono le seguenti: Codice Civile, art. 2047; art 2048, la Legge n.312 – 11/07/80 articolo 61.

Chi risarcisce i danni subiti dall’alunno che si fa male a scuola durante l’orario scolastico?
L’istituto scolastico in cui è avvenuto l’incidente, al di là della polizza di responsabilità civile che si attiva una volta accertato che l’incidente è avvenuto a causa di mancata vigilanza degli insegnanti o di carente amministrazione e organizzazione dell’ente, deve aver stipulato un’assicurazione che copre gli infortuni subiti e provocati dagli alunni qualsiasi sia la causa.
Quindi la compagnia assicuratrice garante in ambito polizza infortuni, provvederà a risarcire il danno dopo averlo quantificato, senza entrare nella dinamica.

Chi è ritenuto responsabile se il danno all’alunno si verifica a seguito di incidente stradale dello scuolabus? Chi risarcisce i danni subiti dai trasportati?
Partiamo dal precisare che lo scuolabus è un servizio di trasporto destinato ad alunni di scuola materna, elementare e medie. In genere si tratta di autobus di piccole o medie dimensioni, allestiti con sedili di dimensioni ridotte oltre ad uno vicino alla porta anteriore riservato per l'accompagnatore, quest’ultimo ha il compito di facilitare le operazioni di salita e discesa dei bambini e di vigilanza. Il servizio è in convenzione con aziende pubbliche, private o anche con il comune di appartenenza delle scuole stesse. Gli alunni vengono prelevati ed accompagnati ad un certo orario presso fermate prestabilite lungo il tragitto casa-scuola/scuola-casa.
Se durante il tragitto di andata o ritorno si verifica un incidente che coinvolge lo scuolabus da solo o con altri mezzi, trattandosi di un sinistro stradale RCA, vedrà subito coinvolta la compagnia assicuratrice che copre il mezzo e che quindi procederà, a seguito di denuncia, all’apertura del sinistro, all’accertamento delle dinamiche dell’incidente, della responsabilità delle parti coinvolte, dei danni a cose e persone e poi successivamente al risarcimento dei danneggiati.

Se l’incidente stradale è stato causato da un guasto meccanico dello scuolabus, probabilmente dato da una cattiva o assente manutenzione del mezzo da parte dell’ente proprietario, cosa accade?
In tali casi, oltre ad essere sicuramente aperto un procedimento penale volto ad accertare la responsabilità penale di determinati soggetti, la compagnia assicuratrice, a cui verrà fatta la denuncia di incidente stradale del mezzo, interverrà e procederà al risarcimento salvo poi rivalersi sul soggetto proprietario dello scuolabus, per es. il Comune, responsabile della proprietà, della custodia e della manutenzione del mezzo, a cui sarà richiesto il pagamento del risarcimento liquidato ai danneggiati.

Quando si parla di incidenti, sia stradali che scolastici, è bene farsi assistere da studi specializzati.
A tal proposito la LEGAL INSURANCE offre una assistenza completa attraverso periti, ingegneri forensi, carrozzerie e medici specialistici, così da ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni subiti.


LEGAL INSURANCE Tutela e Risarcimento
Sabatino Quatraccioni

Via Nazionale, 401
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Tel. e Fax 085.90.40.254
www.legalinsurance.it
info@legalinsurance.it

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