Non è raro che all’interno di un condominio si verifichino infortuni ai danni di condomini o di soggetti terzi. Il danneggiato è legittimato a proporre una richiesta di risarcimento del danno al condominio, il quale è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ex art. 2051 c.c.
I condomini rispondono in solido insieme al condominio. Ciò significa che il danneggiato potrà rivolgersi per il risarcimento indifferentemente all’uno o all’altro condomino. Se il fabbricato è coperto da assicurazione (polizza assicurativa fabbricati), il risarcimento riguarderà soltanto la quota di danno eventualmente non coperta dal massimale per il quale è stato stipulato il contratto.
Il danneggiato deve riuscire a provare che il danno si è verificato all’interno del locale condominiale, a causa di un bene appartenente al condominio (una rampa di scale, un gradino pericolante, ecc.). Inoltre il danneggiato deve dimostrare che ha prestato una adeguata diligenza nel caso di specie.
Dopo l’accadimento del sinistro è necessario mantenere l’oggetto o il bene danneggiato inalterato, conservare ogni prova del fatto e contattare l’amministratore che a sua volta contatterà la compagnia assicurativa, esponendo l’accaduto e compilando correttamente l’apposito modulo di dichiarazione di sinistro. Inoltre, alla compagnia assicurativa indicata, deve essere inviata la richiesta di risarcimento del danno.
L’entità del danno viene stabilita dalla compagnia assicurativa non solo mediante gli elementi e le prove fornite ma anche tramite la perizia svolta da un professionista incaricato.
Il condominio è esonerato dal risarcimento lì dove provi la sussistenza del c.d. “caso fortuito”. Il caso fortuito è un fattore esterno, imprevisto ed imprevedibile, idoneo ad escludere la sua responsabilità. Tale elemento può consistere nel fatto di un terzo, nella c.d. “forza maggiore” o nel comportamento dello stesso danneggiato. Alcuni esempi di caso fortuito sono la rottura di un collettore condominiale in seguito a un temporale di violenza tale da non poter essere previsto usando la normale diligenza o l’allagamento di un appartamento dovuto a una pioggia di eccezionale intensità.
Di seguito si riportano alcuni esempi di responsabilità del condominio.
- Caduta di tegola dal tetto: quando cade una tegola dal tetto è sempre indice di scarsa manutenzione per questo la responsabilità di un conseguente sinistro è del condominio stesso. Ci si può rivalere sul costruttore qualora si tratti di un vizio di costruzione, ma solo a patto che non siano trascorsi 10 anni dalla consegna del condominio.
- Pavimento scivoloso e gradini sconnessi: la responsabilità è a carico del condominio in quanto è tenuto alla corretta manutenzione dello stabile.
- Corrimano difettoso e/o rotto o assente: in caso di incidenti la responsabilità è da imputarsi al condominio stesso.
- Percorso all’interno del condominio pericoloso: anche in questo caso, gli eventuali danni sono a carico del condominio.
Ogni sinistro va valutato in relazione agli elementi specifici del singolo caso, per tale motivo è sempre consigliato affidare la propria pratica di incidente a specialisti del danno come la Legal Insurance.
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