Il risarcimento del danno che spetta ai parenti nel caso di morte di un congiunto è sempre oggetto di dibattito, specie per quanto attiene ai criteri di riferimento di cui il giudice deve tenere conto per la quantificazione del relativo indennizzo.
Uno dei fattori di cui il giudice deve tenere conto nel concedere o meno il risarcimento è costituito proprio dal grado di parentelaesistente tra il superstite e la vittima; si presume, infatti, che il danno per la perdita del congiunto sarà tanto maggiore quanto più forte sia il legame di parentela esistente tra le parti.Gli altri elementi di cui il giudice deve tenere conto, per valutare l’accoglimento della richiesta risarcitoria, sono l’intensità del vincolo affettivo; l’eventuale convivenzadelle parti; la composizione più o meno ampia del nucleo familiare e le abitudini di vita.
Inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale della perdita di un familiare, ha carattere personale e non può essere calcolato in maniera uguale per tutti i parenti della vittima (personalizzazione del danno).
Infatti, nel caso in cui l’evento abbia portato alla perdita definitiva del rapporto coniugale e genitoriale, il giudice, nello stabilire la misura del risarcimento a ciascuno dei familiari superstiti, dovrà tenere conto della durata e della intensità del vissutodi ciascun familiare superstite con la vittima; della composizione del nucleo familiare restante che può, in sostituzione della vittima, prestare l’assistenza morale e materiale agli altri parenti, avuto riguardo sia all’età del defunto che a quella dei familiari danneggiati; della personalità individuale di ciascun membro della famiglia; della capacità di ciascuno di reagire e sopportare il trauma; dell’incidenza del fatto sul coniuge superstite, sia per quanto riguarda il dolore emotivo, sia per quanto concerne la perdita dell’apporto dell’altro genitore nella cura e nella educazione dei figli; delle conseguenze sui figli della sofferenza causata al genitore superstite e di ogni altra circostanza relativa al caso concreto.
Ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale, cioè la sofferenza interiore soggettiva ed emotiva che si avverte sia nell’immediatezza dell’illecito, sia dopo, con le sue ricadute, pur se non per tutta la vita, ed esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana. Tale risarcimento deve essere misurato in modo diverso per ciascun familiare della vittima, in base alle variabili.
Di seguito si riporta tabella del danno non patrimoniale per la morte del congiunto (secondo la vigente tabella del tribunale di Milano).
PER OGNI GENITORE
Valore minimo: da 163.990,00. Valore massimo: da 327.990,00. Valore medio: da 245.990,00.
PER OGNI FIGLIO
Valore minimo: da 163.990,00. Valore massimo: da 327.990,00. Valore medio: da 245.990,00.
PER IL CONIUGE O CONVIVENTE
Valore minimo: da 163.990,00. Valore massimo: da 327.990,00. Valore medio: da 245.990,00.
PER OGNI FRATELLO
Valore minimo: da 23.740,00. Valore massimo: da 142.420,00. Valore medio: da 83.080,00.
PER OGNI NONNO
Valore minimo: da 23.740,00. Valore massimo: da 142.420,00. Valore medio: da 83.080,00.
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